Al fine di consentire il versamento, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, si istituiscono i codici tributo indicati nella tabella che segue. Per agevolare i contribuenti, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione, nella tabella è riportato anche il codice di riferimento utilizzato in autoliquidazione.
In particolare i codici tributo sono:
I suddetti codici sono utilizzabili nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, intenda versare solo una quota dell’importo complessivamente ivi richiesto.
In tal caso, deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”, il codice della regione di riferimento (nella forma “00T0”) e nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nella forma “AAAA”) presenti all’interno della stessa comunicazione.
Il codice regione è reperibile nella tabella “T0 – Codici delle Regioni e delle Province autonome”, pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
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