L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato il 5 dicembre 2017 nuove Faq in merito alle accise, che spaziano dai prodotti alcolici, all'energia elettrica, come ad esempio agli adempimenti per l’istallazione di officina di produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico di potenza inferiore e superiore a 20kW, all'utilizzo gruppo elettrogeno per produzione di energia elettrica, al credito d’imposta sui carburanti utilizzati per lo svolgimento dell’attività di taxi, ai requisiti per ottenere la riduzione dell’aliquota di accisa sul gasolio utilizzato per autotrasporto merci effettuato da un autotrasportatore di altro Paese UE, alle modalità di presentazione della dichiarazione trimestrale per la riduzione dell’aliquota di accisa sul gasolio utilizzato per autotrasporto merci, al Credito d’imposta sui carburanti utilizzati per lo svolgimento dell’attività di taxi.
In merito a quest'ultimo aspetto, l'Agenzia delle Dogane ha chiarito che nel caso di presentazione in ritardo dell’istanza per ottenere il Credito d’imposta sui carburanti utilizzati per lo svolgimento dell’attività di taxi, la stessa può essere presentata anche tardivamente, ma comunque tenendo presente il termine di decadenza biennale fissato dall'art. 14, comma 2 del Testo Unico delle accise approvato con il D.Lgs. n. 504/1995 e successive modifiche, decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto.
Si ricorda che per poter usufruire dell’agevolazione prevista dal D.M. 29 marzo 1994 e successive modifiche, il titolare della licenza di taxi deve presentare al competente ufficio territoriale, entro i due mesi successivi alla scadenza dell’anno solare di riferimento, apposita istanza (il fac-simile del modello è reperibile accedendo alla apposita sezione “Modulistica” presente sul sito web dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli www.agenziadoganemonopoli.gov.it) contenente tutti gli elementi utili per la determinazione del corretto ammontare del rimborso. Si chiarisce, che i termini di presentazione stabiliti nelle norme tributarie, se non sono espressamente qualificati come perentori dalla disposizione primaria, sono da intendersi ordinatori.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, si consiglia di rivolgersi all'Ufficio delle dogane territorialmente competente.
In allegato tutte le Faq sulle accise delle Dogane.
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