News Pubblicata il 06/12/2017

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Apprendistato: non sempre necessaria la formazione di base

Sull'apprendistato professionalizzante il Ministero del lavoro chiarisce che l'obbligo di formazione di base o trasversale puo non essere necessario per lavoratori con esperienze precedenti



Per l'apprendistato professionalizzante la formazione trasversale non  è necessaria se acquisita in precedenti esperienze lavorative. Nell' interpello n. 5 2017 del 30.11.2017,  il Ministero del lavoro ha risposto ad un quesito posto dal  Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro su questo tema .

L'istanza d'interpello  chiedeva di avere  la corretta interpretazione dell'articolo 47, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015  che  in materia di apprendistato professionalizzante, senza limiti di età,  per  lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, prevede  l'obbligo di formazione per "l' acquisizione dicompetenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio […]”. Nello specifico, le Linee Guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante (adottate dalla Conferenza permanente Stato-Regioni )  "richiamano indicativamente, nozioni riguardanti l’adozione di comportamenti sicuri, l’organizzazione e la qualitàaziendale, la capacità relazionale e comunicazionale, le competenze digitali, sociali e civiche, nonché alcuni elementi di base della professione". 

In particolare il  Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro  chiedeva  se l'obbligo di erogazione in tale ambito   persiste anche nei casi di assunzione di soggetti di età maggiore di 29 anni che, a seguito di pregresse esperienze lavorative o anche di un precedente contratto di apprendistato, abbiano già avuto modo di acquisire tali nozioni.

La risposta del Ministero  chiarisce  che la formazione di base e trasversale non è necessaria per quei soggetti che abbiano già acquisito le nozioni di base in ragione di pregresse esperienze lavorative o grazie a un precedente contratto. Il Ministero ricorda infatti che lo stesso articolo di legge,  al comma 3 ,  "richiede che la regolamentazione dell’offerta formativa pubblica debba tenere conto del  titolo di studio e delle competenze dell'apprendista". 

Sugli sgravi e i destinatari  vedi:   Apprendistato professionalizzante non c'è limite di età

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Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali



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