Pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate la risoluzione 146/E del 29 novembre 2017, in risposta all’interpello presentato da un’università italiana avente ad oggetto il tema degli incentivi messi a disposizione dallo stato per il rientro dall’estero di docenti e ricercatori.
Il quesito posto dall’università ha ad oggetto le disposizioni del D.Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517, che disciplinano i rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università.
Secondo l’istante, all’attività di docenza e ricerca universitaria dovrebbero potersi applicare le disposizioni previste per il personale del Servizio sanitario nazionale che, per applicazione dell’art. 5, comma 2, del citato D.Lgs n. 517 del 1999, si applicano alle attività assistenziali svolte da professori e ricercatori presso le aziende ospedaliere-universitarie. L’università, inoltre, precisa che per lo svolgimento di detta attività assistenziale, l’art. 6 del decreto di cui sopra, prevede una retribuzione aggiuntiva in relazione alle responsabilità proprie dell’incarico assunto dal docente universitario nonché ai risultati ottenuti.
L’incertezza che ha indotto l’università a chiedere un parere all’Agenzia riguarda nello specifico: la possibilità di considerare le suddette attività assistenziali come una delle specifiche modalità di svolgimento dell’attività didattica e di ricerca, cui l’agevolazione legata agli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero, è riconosciuta ex art. 44, del D.L. n. 78 del 2010.
In merito al caso in esame l’Agenzia delle entrate, nella risoluzione 146/E, ha chiarito che:
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