Con la risoluzione 147/E di ieri 29 novembre 2017, l’Agenzia delle entrate, in risposta ad un interpello, ha fornito chiarimenti utili per coloro che intendano effettuare ristrutturazioni anti-sismiche sulproprio immobile. Il documento di prassi è allegato a questo articolo.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate, muove dai quesiti posti da un contribuente che, dovendo procede con i lavori di ristrutturazione ordinaria e straordinaria di un immobile situato in zona sismica, ha chiesto all'Ufficio:
Quanto al primo quesito l’Agenzia, partendo da quanto contenuto dall’art. 16-bis, comma 1, lettera i) TUIR, ha chiarito che:
Mentre in risposta al secondo quesito, l’Agenzia delle Entrate concorda con l’istante, confermando anche per gli interventi anti sismici il principio per cui “…l'intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati…”
Quanto al terzo quesito, secondo l’Agenzia delle Entrate, l’istante dovrà considerare che per gli interventi ex art. 16-bis del TUIR, il limite di spesa agevolabile (pari a € 96.000 annui), è unico in quanto riferito all'immobile. Nel suddetto limite di spesa, non saranno ricompresi gli interventi di riqualificazione globale dell'edificio o gli interventi su strutture opache e infissi, la sostituzione impianti termici, per i quali l’istante potrà beneficiare di una detrazione del 65% nei limiti specificatamente previsti dalle norme di riferimento.
Aggiornamento del 26 dicembre 2017
La Legge Bilancio 2018 ha confermato la detrazione elevando il tetto di 96 mila euro a 136 mila euro se i lavori sono abbinati a quello di risparmio energetico.
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