News Pubblicata il 29/11/2017

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Omesso invio dati liquidazioni Iva: le modalità per mettersi in regola

Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sulle comunicazioni per l'adempimento spontaneo dei titolari IVA che non hanno presentato la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA



Pubblicato ieri dall'Agenzia delle Entrate il provvedimento n 275294 sulla comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei titolari di partita IVA che hanno omesso di presentare la Comunicazione liquidazioni periodiche Iva per il trimestre di riferimento, ancorché in presenza di fatture emesse comunicate dai contribuenti e dai loro clienti all’Agenzia delle Entrate. In particolare, al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra l’Amministrazione fiscale e il contribuente, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi IVA le informazioni derivanti dal confronto tra

In particolare, sono messe a disposizione le informazioni dalle quali emerge che, relativamente al trimestre di riferimento, risultano comunicati dati di fatture emesse e non risulta pervenuta alcuna Comunicazione liquidazioni periodiche IVA. L’Agenzia delle Entrate rende disponibili le informazioni per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso; ciò consente al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia. I dati contenuti nelle comunicazioni sono:

L’Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione con tutti i dati agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata – attivati dai contribuenti. La stessa comunicazione e le relative informazioni sono consultabili, da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate, “La mia scrivania”, in cui sono resi disponibili i seguenti dati:

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. Si precisa che i dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici. I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni rese dall’Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi beneficiando della riduzione delle sanzioni ii ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Fonte: Fisco e Tasse



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