News Pubblicata il 28/11/2017

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Decontribuzione contratti solidarieta 2017: domande entro il 10.12.2017

Requisiti , misura e modalità di richiesta della decontribuzione legata ai contratti di solidarietà in corso dal 2016. Le domande vanno inviate dal 30 novembre al 10 dicembre 2017



Nella circolare 18 del 22.11.2017 il Ministero del lavoro  ha fornito le istruzioni sugli sgravi contributivi per le aziende che hanno stipulato contratti di solidarietà    ai sensi della L. n. 863/84 o del  D. Lgs. n. 148/2015,  come previsto  dal decreto  interministeriale n. 2 del 27.9.2017  .

Il decreto ha  destinato 30 milioni annui  (L. n. 232/16) per coprire gli oneri della decontribuzione in favore delle imprese che,stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà  e, in particolare:  

La riduzione contributiva è riconosciuta per periodi non anteriori al 21 marzo 2014  per l’intera durata del contratto di solidarietà, nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20% e –comunque- per un periodo non superiore a 24 (ventiquattro) mesi nel  quinquennio mobile

L’istanza, firmata digitalmente e in bollo,  va inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata  dal 30 novembre al 10 dicembre di ciascun anno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e delle formazione- secondo la modulistica e con le modalità  indicate nel sito internet www.lavoro.gov.it. Inoltre va inoltrata anche  anche all’INPS ed  all’INPGI per i datori di lavoro iscritti a tale ultima gestione
Novità importante: è necessario pena l'inammissibilità della richiesta: 
Le istanze saranno istruite in base allo stretto ordine cronologico di presentazione fino al raggiungimento del limite delle risorse stanziate e il provvedimento di concessione dello sgravio sarà comunicato entro 30 giorni .
L'avviso di raggiungimento del limite di spesa sarà pubblicato sul sito internet www.lavoro.gov.it, cosi come   gli elenchi  delle imprese ammesse  alla riduzione contributiva e di quelle ammesse con riserva  a valere sulle risorse residue. 
Con la Circolare n. 19 del 27.11.2017, la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali ,  a seguito di numerose richieste di chiarimenti ha specificato che - con riferimento alla possibilità di presentare un’unica istanza, in caso di contratti di solidarietà successivi - il criterio è dato dall’accordo: lo sgravio contributivo può essere richiesto con un’unica domanda nel caso di singolo accordo di solidarietà, per l’intero periodo di riduzione oraria in esso previsto.

In ipotesi di più accordi di solidarietà, benché consecutivi, con o senza soluzione di continuità, il beneficio andrà richiesto con domande distinte, riferita ciascuna al periodo di riduzione oraria previsto nel singolo accordo.

Sul concetto di quinquennio mobile vedi anche "Cassa integrazione e fondi di solidarietà 2017: chiarimenti ministeriali"

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Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali



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