Nella circolare 18 del 22.11.2017 il Ministero del lavoro ha fornito le istruzioni sugli sgravi contributivi per le aziende che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi della L. n. 863/84 o del D. Lgs. n. 148/2015, come previsto dal decreto interministeriale n. 2 del 27.9.2017 .
Il decreto ha destinato 30 milioni annui (L. n. 232/16) per coprire gli oneri della decontribuzione in favore delle imprese che,stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà e, in particolare:
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Per il solo anno 2017, destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che al 30 novembre 2017 abbiano stipulato un contratto di solidarietà, e anche le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nell’arco dell’anno 2016
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Per gli anni 2018 e seguenti, destinatarie della riduzione saranno le imprese che al 30 novembre di ogni anno di riferimento abbiano stipulato un contratto di solidarietà nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente
La riduzione contributiva è riconosciuta per periodi non anteriori al 21 marzo 2014 per l’intera durata del contratto di solidarietà, nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20% e –comunque- per un periodo non superiore a 24 (ventiquattro) mesi nel quinquennio mobile
L’istanza, firmata digitalmente e in bollo, va inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata dal 30 novembre al 10 dicembre di ciascun anno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e delle formazione- secondo la modulistica e con le modalità indicate nel sito internet www.lavoro.gov.it. Inoltre va inoltrata anche anche all’INPS ed all’INPGI per i datori di lavoro iscritti a tale ultima gestione
Novità importante: è necessario pena l'inammissibilità della richiesta:
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indicare la previsione dell'importo della riduzione contributiva richiesta e il codice pratica della domanda di integrazione salariale del sistema CIGS ONLINE
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e non avere beneficiato dello sgravio, in precedenza, durante lo stesso quinquennio mobile.
Le istanze saranno istruite in base allo stretto ordine cronologico di presentazione fino al raggiungimento del limite delle risorse stanziate e il provvedimento di concessione dello sgravio sarà comunicato entro 30 giorni .
L'avviso di raggiungimento del limite di spesa sarà pubblicato sul sito internet www.lavoro.gov.it, cosi come gli elenchi delle imprese ammesse alla riduzione contributiva e di quelle ammesse con riserva a valere sulle risorse residue.
Con la Circolare n. 19 del 27.11.2017, la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali , a seguito di numerose richieste di chiarimenti ha specificato che - con riferimento alla possibilità di presentare un’unica istanza, in caso di contratti di solidarietà successivi - il criterio è dato dall’accordo: lo sgravio contributivo può essere richiesto con un’unica domanda nel caso di singolo accordo di solidarietà, per l’intero periodo di riduzione oraria in esso previsto.
In ipotesi di più accordi di solidarietà, benché consecutivi, con o senza soluzione di continuità, il beneficio andrà richiesto con domande distinte, riferita ciascuna al periodo di riduzione oraria previsto nel singolo accordo.