Nella circolare n. 174 del 23.11. 2017 l'INPS fornisce importanti precisazioni in ordine alla compatibilità delle indennità di disoccupazione NASpI, ASpI e mini ASpI con alcune tipologie di attività lavorativa e con alcune tipologie di reddito come borse di studio, rimborsi per stage e tirocini professionali, e con i redditi da attività sportiva dilettantistica, da attività professionale e per prestazioni occasionali.
In particolare precisa che:
Il documento infine sulla possibilità di riconoscimento dell’incentivo all’autoimprenditorialità, (cioe l'anticipazione della NASPI in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e per l'avvio di un'attività lavorativa autonoma o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa) precisa che si puo ottenere nei seguenti casi:
Resta fermo che ai beneficiari di NASpI che rivestono la posizione di socio di capitale conferendo esclusivamente capitale e la cui partecipazione alla società non è riconducibile ad attività di lavoro autonomo o di impresa, non può essere riconosciuto l’incentivo all’autoimprenditorialità.
Infine ricorda che per ottenere l'incentivo le domande vanno presentate entro trenta giorni dalla data di invio della Comunicazione Unica all’Ufficio del Registro delle Imprese
Trovi qui la circolare INPS n. 174-2017
Sulle indennità di disoccupazione in vigore vedi "Aspi , mini Aspi e Naspi: le differenze"- Ti puo interessare anche l'approfondimento nella Circolare del lavoro n. 22 del 9.6.2017
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