Per i contribuenti forfettari il reddito di lavoro autonomo/impresa è assoggettato ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle relative addizionali e dell’IRAP in misura pari al 15% (5% per i forfetari start-up a partire dal 2016). Per i soggetti in regime forfetario l’imposta sostitutiva viene liquidata (anche in acconto) con le stesse modalità e termini previsti per i soggetti IRPEF. Il pagamento degli acconti dell’imposta sostitutiva per i nuovi contribuenti forfetari va effettuato con i seguenti codici tributo:
Il secondo acconto non è rateizzabile.
Si ricorda che per i contribuenti che nel 2017 accedono al nuovo regime fiscale agevolato, questi possono provenire da:
I contribuenti che nel 2016 hanno adottano il regime forfetario e fuoriescono con l’anno 2017, per opzione o per perdita dei requisiti e delle condizioni di mantenimento del regime, transitano in regime ordinario. In tal caso:
Nel 2017 il contribuente si trova soggetto all’IRPEF, e quindi dovrebbe versare l’acconto per tale imposta, ma non trova nel 2016 base imponibile per l’individuazione dell’acconto. Tuttavia, come è possibile il riporto degli acconti d’imposta per i soggetti provenienti dai minimi, sulla base di quanto previsto nel rigo RN38, col. 4 si può supporre che anche coloro che fuoriescono dal regime forfetario possano versare l’acconto dell’imposta sostitutiva (ancorché per lo stesso periodo siano soggetti all’IRPEF) che successivamente verrà fatta “confluire” nell’IRPEF (REDDITI 2018).
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