News Pubblicata il 29/11/2017

Tempo di lettura: 1 minuto

Versamento della maggiorazione del diritto CCIAA entro domani

Le imprese che hanno effettuato il pagamento del diritto CCIAA per il 2017 senza considerare le maggiorazioni, devono versare il relativo conguaglio entro il 30 novembre 2017



Le imprese che hanno effettuato il pagamento del diritto CCIAA per il 2017 senza considerare le maggiorazioni stabilite con il decreto del 22.05.2017, devono versare il relativo conguaglio entro domani, 30 novembre 2017.  Il diritto CCIAA per il 2017 da parte dei soggetti iscritti al Registro delle Imprese all'1 gennaio 2017  doveva essere versato entro il 20 luglio (o entro il 21 agosto con la maggiorazione dello 0,40%) in base alla proroga concessa dal DPCM del 26 luglio 2017.  Gli importi, fissati dal Ministero, possono essere maggiorati (nella percentuale massima del 20%) dalle singole Camere di Commercio. In particolare, con Decreto del 22 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28.06.2017, sono state elencate le CCIAA autorizzate a tale incremento per il triennio 2017-2019

Pertanto, i soggetti che dovevano versare l'acconto delle imposte sui redditi entro il 30 giugno e che non hanno provveduto a versare la maggiorazione del diritto CCIAA, possono ravvedersi con le seguenti regole:

In particolare, aii fini del conguaglio bisogna differenziare a seconda che le imprese abbiano versato il diritto nella misura "base", senza cioè considerare la maggiorazione:

Si ricorda che il versamento del diritto annuale con ravvedimento operoso deve essere effettuato utilizzando il Mod. F24, compilato nella "sezione Imu ed altri tributi locali", avvalendosi dei seguenti codici tributo:

Per approfondire acquista la Circolare del giorno n.237 Il versamento della maggiorazione del diritto CCIAA.

Per non perdere nemmeno una circolare di approfondimento abbonati alla Circolare del giorno di Fiscoetasse con approfondimenti quotidiani (quasi 300 in un anno) precisi, tempestivi e completi, sulle novità e sui temi di maggiore rilevanza fiscale. Durata 12 mesi

Fonte: Fisco e Tasse



TAG: Il bilancio d'esercizio 2023