Per i soggetti in regime dei contribuenti minimi, ai sensi dell’articolo 27, comma 1, D.L. n. 98/2011 il reddito di lavoro autonomo/impresa è assoggettato ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali in misura pari al 5%. L’imposta sostitutiva viene liquidata (anche in acconto) con le stesse modalità e termini previsti per i soggetti IRPEF e pertanto l’eventuale debenza di acconto si determina nel seguente modo:
Il pagamento degli acconti dell’imposta sostitutiva per i contribuenti minimi va effettuato con i seguenti codici tributo, istituiti con Risoluzione 25 maggio 2012, n. 52:
Il versamento del secondo acconto non è rateizzabile.
I contribuenti che fuoriescono dal regime agevolato dei contribuenti minimi risultano
Nel primo caso, considerando il meccanismo di scomputo previsto nel quadro RN, Mod. REDDITI PF, i soggetti fuoriusciti dal regime versano l’acconto dell’imposta sostitutiva (ancorché per lo stesso periodo siano soggetti all’IRPEF) che successivamente verrà fatta “confluire” nell’IRPEF.
In sostanza, tali contribuenti versano l’acconto 2017 utilizzando i codici tributo previsti per l’imposta sostitutiva e dovranno indicare quanto versato a tale titolo a rigo RN38, colonna 4, Mod. REDDITI 2018 PF. Tali soggetti possono però scegliere di non versare affatto l’acconto dell’imposta sostitutiva, posto che non saranno più soggetti a tale imposta. L’eventuale versamento va effettuato:
Nel secondo caso, i contribuenti che fuoriescono dal regime dei minimi(ad esempio, a partire dal 1° gennaio 2017) e adottano il regime forfetario, determineranno il reddito 2017 in via forfetaria secondo le modalità illustrate dalla norma istitutiva, ed assoggettando lo stesso ad imposta sostitutiva con aliquota del 15%. Si ritiene sia possibile versare in tal caso con i codici tributo relativi al regime dei minimi (“1793”, “1794”, “1795”).
I contribuenti che sono usciti dal regime dei minimi dal 2017 e hanno applicato il regime ordinario, se nel corso del 2017 versano l’acconto dell’imposta sostitutiva del 5% (cod. tributo “1793” e “1794”), possono scomputare quanto versato dall’IRPEF dovuta per il 2017 indicando tali somme a rigo RN38, col. 4.
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