News Pubblicata il 29/12/2017

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Studenti fuori sede: le novità nella legge di bilancio 2018

Detrazioni per studenti fuori sede: dopo le modifiche del Collegato fiscale interviene la Legge di Bilancio a modificare le distanze da casa per la detrazione del 19%



Dopo le modifiche intervenute con il recente Collegato Fiscale, la legge di Bilancio 2018 torna sulla detrazione degli studenti fuori sede consistente in una detrazione d'imposta del 19% su una spesa massima di 2633 euro l'anno.

Con la modifica prevista ai c. 23 e 24 la detrazione spetta agli iscritti a corsi di laurea in università che si trovano in un comune distante da quello di residenza almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa.

La legge di bilancio ha eliminato il requisito della provincia diversa e ha ridotto le distanze in riferimento alla tipologia del comune di residenza, prevedendo la possibilità per gli studenti che sono residenti in “zone montane o disagiate”, di avere la detrazione anche se l'università dista solo 50 chilometri da casa. 

L'agevolazione è concessa per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, dal 2019 la detrazione sarà nuovamente applicabile solo per le distanze maggiori.

Fino alle modifiche intervenute con il Collegato Fiscale e ora con La legge di Bilancio  la detrazione spettava solo agli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi.

Alle predette condizioni, il beneficio fiscale riguarda i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della L. 431/1998, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'UE o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista dei Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.  

L'art. 15 del Tuir dopo le modifiche, relativamente alla parte che ci interessa, risulta del seguente tenore:

Art. 15 (Detrazioni per oneri)
1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

.......

i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalita', nonche' agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, universita', collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una universita' ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri ((,--e comunque in una provincia diversa )) per unita' immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede 1' universita' o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro.

« i-sexies.01) limitatamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il requisito della distanza di cui alla lettera i-sexies) si intende rispettato anche all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate ».

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Fonte: Fisco e Tasse



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