News Pubblicata il 21/11/2017

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Codici tributo F24 per il credito d'imposta per le fondazioni bancarie

Credito d'imposta per le fondazioni: istituito il codice tributo per le fondazioni bancarie che effettuano versamenti in favore di fondi speciali per il volontariato



Con la Risoluzione 142 di ieri, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per compensare il credito d'imposta delle fondazioni. Con la Legge di Stabilità 2017 ( L. 232/2016) ai commi 578-581 dell'articolo unico è stato istituito un contributo sotto forma di credito d’imposta pari al 100% dei versamenti effettuati in favore dei fondi speciali per il volontariato istituiti presso le regioni per l’anno 2017 da parte delle fondazioni bancarie.

Con il decreto interministeriale del 9 maggio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2017, sono state adottate le disposizioni applicative del credito d’imposta in argomento. In particolare, l’articolo 3, comma 3, del citato decreto prevede che “L’Agenzia delle entrate, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel limite massimo delle risorse disponibili pari a 10 milioni di euro, comunica, con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, l'ammontare del credito di imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza all’ACRI”.
Inoltre, il comma 5 prevede che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il successivo comma 6 stabilisce che:

Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in parola, tramite il modello F24 presentato esclusivamente attraverso i canali ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:

In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”.

Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Risoluzione 142 del 20.11.2017

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