Con la Risoluzione del 16 novembre 2017 n. 140/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'estinzione per compensazione. In particolare, l'articolo 8 dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000) ammette
In merito a tale articolo, da più parti, sono pervenute a questa Direzione richieste di chiarimenti circa la possibilità che, avvenuto l’accollo del debito d’imposta altrui, lo stesso possa essere estinto utilizzando in compensazione crediti dell’accollante.
Per prima cosa, nel documento di prassi, l'Agenzia ricorda che con l’accollo un soggetto assume negozialmente l’obbligo di estinguere il debito altrui, con eventuale liberazione del debitore originario laddove il creditore aderisca all’accordo. Come chiarito anche dalla giurisprudenza, assumere volontariamente l’impegno di pagare le imposte dovute dall’iniziale debitore non significa «assumere la posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma la qualità di obbligato (o coobbligato) in forza di titolo negoziale», tanto che l’Amministrazione finanziaria non può esercitare nei confronti degli accollanti «i propri poteri di accertamento e di esazione, che possono essere esercitati solo nei confronti di chi sia tenuto per legge a soddisfare il credito fiscale».
L'Agenzia ha chiarito che deve negarsi che il debito oggetto di accollo possa essere estinto utilizzando in compensazione crediti vantati dall’accollante nei confronti dell’Erario.
Le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni richiamate spingono, comunque, a considerare come non punibili i comportamenti tenuti in difformità a quanto chiarito pertanto, sono dunque, da considerarsi validi e non sanzionabili i pagamenti dei debiti accollati, effettuati tramite compensazione, prima della pubblicazione del documento di prassi, qualora siano stati spesi crediti esistenti ed utilizzabili.
Il documento di prassi è allegato a questo articolo
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