L'INAIL ha pubblicato una circolare (n. 50 dell'8.11.2017 ) sugli obblighi e tutele assicurative per i giudici onorari di pace, e giudici onorari di tribunale (Vice procuratori onorari) a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di riforma della magistratura (decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 attuativo della legge 28 aprile 2016, n. 57)
Si specifica innazitutto che gli incarichi prevedono compiti di supporto all’attività dei magistrati professionali, nonché funzioni propriamente giudiziarie, sono temporanei e cessano al compimento del sessantacinquesimo anno di età. L’incarico deve essere svolto per non piu di due giorni a settimana e non determina un rapporto di pubblico impiego.
Per effetto dell’art. 26 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, comprensive degli oneri previdenziali e assistenziali, non sono più ricondotte fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, bensì nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo.
Le nuove disposizioni prevedono che l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali è in base al tasso di rischio corrispondente all'attività, da individuare nella voce di tariffa 0722 della Gestione altre attività (Personale che per lo svolgimento delle proprie mansioni fa uso diretto di videoterminali e macchine da ufficio; personale addetto a centri di elaborazione dati, a centralini telefonici, a sportelli informatizzati, a registratoridi cassa e simili ) cui corrisponde un tasso pari al 5 per mille.
Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume, come retribuzione imponibile l'importo mensile stabilito per la retribuzione di ragguaglio , pari
al minimale di legge per la liquidazione delle rendite Tale importo mensile, rivalutato annualmente, non è frazionabile.
LE TUTELE E GLI OBBLIGHI PREVISTI
L’applicazione della gestione ordinaria comporta il riconoscimento della totalità delle prestazioni economiche erogate dall’Istituto, ivi compresa l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta. Tali prestazioni saranno commisurate alla stessa base imponibile utilizzata per il calcolo del premio assicurativo.
Sarà il ministero della Giustizia ad inoltrare all’Inail in via telematica la denuncia di iscrizione per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i giudici onorari e i vice procuratori onorari , anche abilitando come datori di lavoro i responsabili territoriali.
L’obbligo di informare l’autorità di pubblica sicurezza di ogni evento che abbia per conseguenza la morte o una prognosi superiore a 30 giorni si intende assolto con l’invio all’Inail della denuncia d’infortunio, per via telematica, con le modalità previste dalla circolare Inail 27 giugno 2013, n. 34.
L'inail ricorda infine l’obbligo per gli assicurati di dare immediata notizia di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità, comunicando alla struttura competente l’identificativo e la data di rilascio del certificato medico trasmesso all’Inail.
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