Nella Circolare 27/E del 7 novembre 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito allo split payment. Uno dei punti affrontati riguarda le attestazioni rilasciate dalle Pubbliche amministrazioni e dalle società acquirenti su richiesta dei cedenti/prestatori, possibilità prevista dalla manovra correttiva 2017.
In particolare, ai fini della corretta esecuzione degli adempimenti da parte dei fornitori, il comma 1-quater dell’art. 17-ter del DPR 633/72 (introdotto dal comma 1 del DL 50/2017, la cd. manovra correttiva 2017) ha previsto che “a richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all’applicazione del regime (…)”.
A seguito della pubblicazione definitiva sul sito MEF degli elenchi contenenti l’indicazione puntuale dei soggetti riconducibili nell’ambito di applicazione della scissione dei pagamenti non è più utile per il fornitore, richiedere la predetta attestazione.
Dopo la pubblicazione degli elenchi definitivi, infatti, l’eventuale attestazione resa dalla PA o Società dovrà trovare corrispondenza con quanto indicato negli stessi elenchi. L’eventuale rilascio dell’attestazione da parte del cessionario/committente in contrasto con il contenuto degli elenchi definitivi è da ritenersi priva di effetti giuridici.
Potrebbe interessarti l'ebook Split Payment 2017 con tutte le novità per professionisti, società ed enti pubblici dopo la manovra correttiva (legge di conversione del d.l. n 50/2017)
Per gli elenchi definitivi Split leggi l'articolo Split payment: elenchi definitivi dei soggetti destinatari nel 2017 aggiornati
Segui gli aggiornamenti gratuiti nel dossier dedicato allo Split Payment IVA 2017 2018