News Pubblicata il 23/11/2017

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Condomini morosi: la gestione dei debiti insoluti

I debiti insoluti dei condòmini. Poteri e oneri per l’amministratore di condominio, nella gestione delle morosità.



È comunemente riconosciuto, anche perché espressamente previsto nel codice civile italiano, che il riparto delle spese che il condominio è tenuto a sostenere per le parti comuni dello stesso, debba avvenire in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascun condomine; salvo che si tratti di parti destinate a forme di utilizzo diverso, in tal caso le spese saranno ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.

Quali sono le parti comuni all'interno di un condominio?

L'indicazione di quelle che comunemente sono chiamate "parti comuni", sono indicate dal Codice Civile all'art. 1117. La norma stabilisce che sono soggette alla proprietà comune:

Ma cosa accade ove uno o più condomini non partecipano alle spese comuni del condominio?

Ove una tale eventualità si verifichi, l’ordinamento assegna all’amministratore il compito di gestire il caso. All’amministratore saranno infatti riconosciuti una serie di poteri e di obblighi. A tal proposito, lo stesso:

Il fatto che l'obbligo di procedere al recupero delle somme evase vada eseguito entro un tempo che decorre, non dall'approvazione da parte dell'assemblea del rendiconto, ma dalla chiusura dell'esercizio, rappresenta una delle novità introdotte dalla riforma del 2012.

E se uno dei condomini si trasferisce, il suo debito che fine fa?

Ove i verifichi un tale eventualità è opportuno, richiamando il comma 5 dell'art. 63 disp. att., evidenziare che "chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati (quindi anche quelli insoluti) fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto". Pertanto, dal momento in cui la vendita si perfeziona e sino a che non sia trasmessa all'amministratore copia dell'atto di vendita,  l'alienante (ovvero l'ex condòmino) e l'acquirente (ovvero colui che sarà il nuovo condòmino), sono legati da una responsabilità di tipo solidale per il pagamento dei contributi condominiali.

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Fonte: Fisco e Tasse



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