All'articolo 8 della Legge Europea 2017, approvata dalla Camera la scorsa settimana, sono prevista modifiche alla disciplina delle restituzioni dell’IVA non dovuta prevedendo che la domanda di restituzione dell'IVA non dovuta in via ordinaria, sia presentata nel termine di due anni dal versamento della medesima imposta o dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, a pena di decadenza. Si consente tuttavia il superamento del termine, nel caso in cui sia applicata un'imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi che sia stata accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria. In particolare, dopo l’articolo 30-bis del Testo Unico IVA (DPR 633/72) è inserito il seguente:
ART. 30-ter. – (Restituzione dell’imposta non dovuta).
1. Il soggetto passivo presentala domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
2. Nel caso di applicazione di un’imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa.
3. La restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale .
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