L’articolo 3 del DDL della legge di bilancio contiene le seguenti proroghe e novità:
In particolare, vengono apportate modifiche al DL 63/2013 prevedendo che nell’articolo 14 concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:
La sussistenza delle condizioni per accedere alle detrazioni devono essere asseverate da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni nonché su tutte le agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo con procedure e modalità disciplinate con decreto MISE di concerto con il MEF da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni.
Le detrazioni sono usufruibili anche dagli istituti autonomi per le case popolari e dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti
per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse possedute e assegnati in godimento ai propri soci.
Con più decreti del MISE, di concerto con il MEF, il MIPAAF e il MIT, da adottare entro 60 giorni dalla data in vigore delle presenti disposizioni, sono definiti
All’articolo 16 DL 63/2013 concernente le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia le parole 31.12.2017 sono sostituite da 31 dicembre 2018 prorogando così tutte le agevolazioni previste dalla normativa vigente. Come previsto per gli interventi di efficienza energetica, le detrazioni per le ristrutturazioni sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari alle medesime condizioni.
Un’altra proroga contenuta nell’articolo 3 del DDL della Legge di bilancio riguarda il bonus mobili. In particolare, per l'anno 2018 è confermata l’agevolazione fiscale per le spese effettuate per l’acquisto di:
finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, con lavori avviati nel 2017 o nel 2018. Come previsto dalla normativa precedente, è confermato l’importo massimo di 10.000 euro per immobile.
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