Con il messaggio n. 4405 del 7.11.2017 l'INPS è intervenuto a chiarire ulteriormente le modalita per le domande di rimborso di versamenti per voucher lavoro accessorio telematici, effettuati in data successiva all’entrata in vigore del Decreto legge che ha abrogato i voucher ( 17 marzo 2017).
Facendo riferimento al precedente messaggio Hermes n. 1652/2017 si ribadisce che i committenti interessati possono presentare domanda di rimborso presso le Sedi territoriali competenti, utilizzando il modello SC52, il quale dovrà essere protocollato ad opera della struttura territoriale che l’ha ricevuto e che inoltrerà copia alla direzione centrale Entrate e recupero crediti . Solamente la Sede che ha preso in carico l’istanza potrà effettuare la liquidazione,
Per procedere al rimborso è necessario che il committente comunichi i seguenti dati:
I committenti devono, inoltre, allegare la ricevuta del versamento per tutti i tipi di pagamento, ad eccezione dei pagamenti effettuati mediante modello F24, per i quali l'ìallegazione del documento è meramente facoltativa.
Va ricordato che per i voucher lavoro accessorio acquistati prima della data di abrogazione , l'utilizzo è ancora possibile con le vecchie modalità, entro il 31.12 2017.
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Vedi anche Lavoro occasionale con libretto famiglia e contratto telematico.
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