L'INPS ha fornito alcune precisazioni , nel messaggio n. 4275 2017, sulle modalità di compilazione delle domande di CIGO "EONE" e in particolare su quelle relative ad eventi in settimane a cavallo di due mesi o cumulative di piu mesi.
Si chiarisce innanzitutto che il d.lgs. n. 148/2015 aveva stabilito che: “………la domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa”. La disposizione si applica ai trattamenti richiesti a partire dal 24/09/2015 e prevede anche che, se l’istanza viene presentata oltre il termine, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana. Nel computo dei 15 giorni, si esclude il giorno iniziale e, se la scadenza cade in giorno festivo è prorogata alla prima giornata seguente non festiva.
Il d.lgs. n. 185/2016, modificando la disciplina, ha escluso dall'applicazione del termine di presentazione di 15 giorni ”le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento”. Tale disciplina trova applicazione solo per le domande presentate dall'8/10/2016, data di entrata in vigore deld.lgs. n. 185/2016.
Ciò premesso, l'istituto evidenzia due problemi:
L'INPS raccomanda quindi i datori di lavoro o loro interminediari di :
Nel messaggio vengono anche forniti esempi esplicativi.
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