Nel messaggio n. 4274 del 31 ottobre 2017 l'Inps interviene con chiarimenti sulla decorrenza della maggiorazione per i casi di inabilità per sindrome da talidomide ex Art 80, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 .
A seguito di numero richieste di chiarimenti l'Istituto ricorda che per l’esatto momento di attribuzione del beneficio in oggetto (dalla data della documentazione sanitaria o dall’inizio dell’attività lavorativa), viene preso in considerazione il dato della percentuale di inabilità attribuibile alla sindrome sulla base della documentazione clinica del soggetto e definito dalla decisione della Commissione medica competente ("verbale CMO di riconoscimento del nesso di causalità e di classificazione delle lesioni e/o infermità, decreto ministeriale del 2 ottobre 2009, n. 163 con ascrizione della stessa ad una delle prime 4 categorie della tabella A del DPR N. 915-1978) .
Quindi in presenza di idonea documentazione sanitaria accertante l'inabilità come dovuta alla condizione malformativa in oggetto, la maggiorazione deve essere attribuita, a domanda, ai fini pensionistici, dall’inizio dell’attività lavorativa per il servizio effettivamente prestato nella condizione invalidante presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, nel limite massimo di cinque (5) anni.
Se invece risulti attestata esclusivamente la condizione di invalidità civile superiore al 74%, non potendosi discriminare se e quanto a tale percentuale concorrano altre condizioni patologiche acquisite, la decorrenza del beneficio andrà valutata come per la generalità delle patologie invalidanti.
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