Con ordinanza n.25276 del 25 ottobre scorso, la Corte di Cassazione ha disposto la nullità della notifica dell’avviso di accertamento, fatta direttamente al condominio e non alla persona fisica dell’amministratore.
La sezione tributaria della Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato da un Codominio. Secondo il ricorrente, la notifica dell’avviso di accertamento riguardante l’ICI sarebbe da ritenersi omessa perché avvenuta, data l’assenza dell’amministratore, mediante deposito dell’avviso nella cassetta postale dello stabile e del plico, presso l’ufficio postale locale; con conseguente comunicazione di avvenuto deposito.
La CTR di Napoli del 2013, contro la cui decisione viene proposto ricorso, aveva stabilito che la notifica, avvenuta come sopra descritto, fosse da ritenersi valida dato onsiderato che tra le cassette postali dello stabile è pacifico che vi fosse anche quella dell’amministratore.
La Cassazione, in revisione della decisione della CTR di Napoli e accogliendo il ricorso presentato dal Condominio, si è pronunciata a favore dell’annullamento delle cartelle di pagamento ICI oggetto di contesa. Secondo la Corte infatti, la notifica al condominio di edifici, in quanto soggetto privo di personalità giuridica sarebbe da effettuarsi:
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