News Pubblicata il 30/10/2017

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Cumulo contributivo: ecco il regolamento per gli avvocati

La Cassa forense ha emanato la circolare che regola il cumulo contributivo gratuito con le altre gestioni previdenziali per gli avvocati . Resta da firmare la convenzione con INPS



Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense, nella seduta del 26 ottobre 2017, ha deliberato le indicazioni operative per l’applicazione del nuovo istituto del “cumulo gratuito” esteso dalla  legge 11/12/2016, n. 232  a decorrere dal 1°/01/2017, anche agli iscritti alle Casse professionali. E' stata infatti pubblicata la circolare 2 2017  in cui  la nuova  normativa viene  coordinata con la specifica disciplina di Cassa Forense. anche  tenuto conto di quanto disposto dall’INPS, con la circolare n. 140 del 12/10/2017.

La circolare prevede che nel periodo che intercorre tra l'età della pensione di vecchiaia prevista dall'Inps   e il requisito previsto dalla Cassa forense (68 anni fino al 31 dicembre 2018)  gli iscritti dovranno mantenere l’iscrizione all’albo e versare i contributi alla Cassa . Le domande di pensione mediante cumulo già pervenute saranno istruite dagli uffici dell’Ente e trasmesse all’INPS , salvo rinuncia dell’interessato. La materiale erogazione delle pensioni in cumulo potrà avvenire solo una volta stipulata l' apposita convenzione con l'istituto di Previdenza.

Tra le specificità , non previste dalla normativa  da segnalare che per le pensioni di inabilità e le pensioni ai superstiti agli iscritti a Cassa Forense è  richiesto l'ulteriore requisito dell'iscrizione anteriore  al compimento del 40° anno di età  computando i periodi maturati presso tutte le gestioni interessate.  

Per quanto riguarda le modalità di calcolo delle prestazioni pro-quota di  competenza di Cassa Forense, in rapporto ai corrispondenti periodi di  iscrizione  l'importo dell'assegno sarà calcolato diversamente:
a) per coloro che, mediante l'istituto del cumulo, raggiungano l'anzianità  contributiva per la maturazione del diritto a pensione di vecchiaia (33 anni nel 2017, 34 anni dal 2019 e 35 anni dal  2021 in poi) si procederà al calcolo retributivo previsto dal regolamento delle prestazioni previdenziali;
b) per coloro che, mediante l'istituto del cumulo, raggiungano una anzianità contributiva complessiva inferiore a 33 anni (34 dal 2019 e 35 dal 2021) si procederà al calcolo con il sistema contributivo .

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Fonte: Fisco e Tasse



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