L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla disciplina ACE con la Circolare 26/2017 della scorsa settimana. Nel documento di prassi è stato ricordato come con Decreto MEF del 3 agosto 2017 è stata operata la revisione delle disposizioni di attuazione della disciplina concernente l’Aiuto alla crescita economica (ACE). Il Decreto ACE interviene su diversi aspetti della disciplina agevolativa.
In particolare, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2017 sono stati prorogati i termini per l’assolvimento di alcuni adempimenti correlati alla presentazione, trasmissione e comunicazione di dichiarazioni fiscali o altri elementi disponendo che sono presentate entro il 31 ottobre 2017 le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive:
a) dei soggetti indicati nell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
b) dei soggetti di cui al comma 1-bis dell’articolo 83 del TUIR
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 11, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212 recante Statuto dei diritti del contribuente, il contribuente può interpellare l’amministrazione finanziaria al fine di ottenere un parere relativamente ad un caso concreto e personale con riferimento alla sussistenza delle condizioni e alla valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti (cd. interpello probatorio).
In tale ambito rientrano le istanze previste ai fini del riconoscimento del beneficio ACE di cui all’articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, in presenza di sterilizzazioni derivanti da operazioni potenzialmente suscettibili di comportare indebite duplicazioni di benefici, ai sensi dell’articolo 10 del decreto ministeriale 14 marzo 2012.
Nel paragrafo 3.1.1. della Circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, è stato chiarito che le istanze di interpello (indipendentemente dalla tipologia di appartenenza) devono essere presentate entro la scadenza dei termini ordinari di presentazione della dichiarazione, per tale intendendosi i termini entro cui deve essere effettuato l’adempimento ed a nulla rilevando la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva entro il termine di 90 giorni di cui all’articolo 2, comma 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 né, tanto meno, la possibilità di emendare la dichiarazione ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del citato decreto.
Ciò premesso, in considerazione della proroga, tutte le istanze di interpello relative al periodo d’imposta 2016, ivi incluse quelle di tipo probatorio relative alla
agevolazione ACE, vanno considerate ammissibili se presentate dai contribuenti entro il termine prorogato con l’art. 1, c. 1, lettera b) del DPCM 26 luglio 2017.
Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare si tratta delle istanze da presentare entro il 31 ottobre 2017.
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