L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla detraibilità degli interessi passivi sul mutuo ipotecario stipulato per la ristrutturazione dell'abitazione principale nella Risoluzione 129 di ieri. Com'è noto, l'articolo 15 del TUIR prevede la detraibilità al 19% e per un ammontare complessivo non superiore ad euro 2.582,28, di interessi passivi ed oneri accessori derivanti da contratti di mutuo ipotecario stipulati per la costruzione dell'abitazione principale.
Il legislatore ha vincolato la detrazione ad alcune condizioni:
La detrazione degli interessi passivi, in caso di ristrutturazione edilizia, compete in presenza di un provvedimento di abilitazione comunale nel quale sia specificatamente indicato che i lavori eseguiti rientrino nell'ambito di quelli previsti dallì art. 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 380/2001. In carenza di tale indicazione, la detrazione spetta se il contribuente è in possesso di analoga sottoscrizione del responsabile del competente ufficio comunale.
Quanto, poi, alla destinazione del mutuo ipotecario al finanziamento della costruzione o ristrutturazione dell'abitazione principale, analogamente a quanto avviene nell'ipotesi di mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, essa deve risultare dal contratto stesso o, in mancanza, dalla dichiarazione resa dall'istituto bancario o, in via residuale, dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal contribuente.
Ciò premesso, l'istante, che aveva contratto con il proprio coniuge un mutuo ipotecario destinato alla ristrutturazione, chiede se a seguito della morte della moglie e della successiva voltura di detto finanziamento a suo nome, possa detrarsi l'intera quota di interessi passivi, così come accade in caso di morte di un mutuatario contitolare di un contratto di acquisto dell'abitazione principale.
In generale, il coniuge superstite può usufruire della detrazione per gli interessi passivi e oneri accessori relativi al mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, di cui è contitolare insieme al coniuge deceduto, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo.
Sebbene tale orientamento sia stato fornito con riferimento al contratto di mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, si ritiene che, per motivi di coerenza e sistematicità, lo stesso principio possa applicarsi nel caso in cui il contratto sia stato stipulato per ristrutturare l'abitazione principale.
Nel caso di specie, pertanto, l'istante, in qualità di coniuge superstite cointestatario - insieme alla moglie - del mutuo ipotecario stipulato per la ristrutturazione della propria abitazione, avendo anche provveduto ad accollarsi l'intero mutuo, potrà usufruire della detrazione sul 100% dei relativi interessi passivi sostenuti.
In allegato il testo della Risoluzione.
Potrebbe interessarti l'e-book Nuovi mutui casa e prestiti garantiti da ipoteca: la disciplina del credito immobiliare e ordinario ai consumatori e del prestito vitalizio ipotecario
Segui gratuitamente il dossier Agevolazioni prima casa 2017 con aggiornamenti, approfondimenti e news.