News Pubblicata il 03/11/2017

Tempo di lettura: 2 minuti

Fallimento 2017: i nuovi poteri del curatore nella liquidazione giudiziale

La Legge 155/2017 sostituisce il fallimento con la liquidazione giudiziale. L'incremento dei poteri del curatore



Con la riforma contenuta nella Legge delega n.155/2017, pubblicata in G.U. il 30 ottobre 2017, il legislatore, nell’intento di semplificare la materia del fallimento ed accelerarne l’andamento procedurale, con l’art. 7 propone un vero e proprio “accantonamento” dell’attuale disciplina del fallimento, da sostituirsi con il nuovo istituto della liquidazione giudiziale.
La norma nella prima parte si occupa della figura del curatore, vero e proprio protagonista della nuova disciplina. Il curatore ha sinora rappresentato l’organo del fallimento tenuto alla gestione della procedura fallimentare, all’amministrazione del patrimonio del fallito e alla soddisfazione delle ragioni dei creditori ammessi al passivo. È proprio a favore del curatore che il Senato, mediante delega, ha imposto al Governo di intervenire con propri decreti per definire i termini entro cui il curatore dovrà operare. In particolare il Governo dovrà lavorare al fine di definire in relazione alla figura del curatore:

- una più stringente disciplina delle incompatibilità che lo riguardano;

- i poteri di accesso alle banche dati delle PA;

- il contenuto minimo del programma di liquidazione;

- i poteri giudiziali esercitabili nell’eventualità in cui lo stesso subentri nel preliminare di vendita;

- i poteri acquisiti previa autorizzazione, per il compimento degli atti e delle operazioni inerenti l’organizzazione e la struttura finanziaria della società;

- i termini entro cui sarà legittimato a promuovere o proseguire:

Sarà compito del Governo anche definire le competenze che al curatore dovranno riconoscersi in sede di conclusione della fase di liquidazione. A tal proposito, secondo le prescrizioni contenute nella Legge n. 155/2017, al curatore stesso potrà affidarsi anche la fase di riparto dell'attivo tra i creditori, fatta salva la possibilità degli interessati di proporre opposizione davanti al giudice. Mentre, riguardo alla fase post-liquidazione, a seguito dell’adozione dei decreti richiesti al Governo, al curatore sarà concesso di:

Segui il dossier gratuito sul Fallimento

Ti potrebbero interessare gli e-Book:

Mini riforma fallimentare 

Fonte: Fisco e Tasse



TAG: Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza