Una delle novità di maggior rilievo della riforma della disciplina del fallimento è la previsione delle “Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi”. Le norme entreranno tuttavia in vigore dal 2020, diciotto mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta del decreto delegato.
L’importanza di intervenire velocemente per salvare una impresa in difficoltà è uno dei principali obiettivi della riforma per evidenti ragioni legate anche alla salvaguardia dei posti di lavoro.
La relazione che accompagna il decreto legislativo in corso di approvazione da parte dell’Esecutivo evidenzia, come recenti studi hanno messo in luce la difficoltà delle aziende di ristrutturarsi per diversi fattori tra i quali:
La procedura di allerta ha come finalità quella di incentivare l’emersione anticipata degli indici di crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori, mediante l’interposizione (tra i due) di un Organo appositamente istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La procedura, che si svolgerà quindi fuori dalle aule giudiziarie, ha avvio mediante una segnalazione rivolta all’Organo preposto, all’interno della quale saranno riportati gli indicatori di crisi dell’impresa.
La segnalazione potrà provenire:
La nuova legge fallimentare, proprio al fine di incentivare gli imprenditori/debitori a “auto-segnalare” le circostanze di crisi che caratterizzano la propria impresa, ha previsto, ove la segnalazione avvenga entro 6 mesi dal verificarsi di determinati indici di natura, l’adozione di misure premiali:
A seguito della segnalazione, l’Organo pubblico avrà il compito di:
La procedura di composizione assistita della crisi dovrà concludersi entro 6 mesi dal suo avvio; nell’eventualità in cui la stessa risulti infruttuosa, farà seguito la procedura giudiziaria avviata mediante segnalazione al PM.
E’ prevista la possibilità per l’imprenditore di ottenere, rivolgendosi al tribunale, misure protettive, volte ad impedire o paralizzare eventuali aggressioni del patrimonio del debitore (o comunque dei beni facenti parte dell’impresa) da parte dei creditori nel periodo di tempo occorrente all’espletamento della procedura ed all’eventuale raggiungimento di accordi negoziali con i creditori medesimi.
Quanto detto in merito alla procedura di cui sopra, non si applica alle società quotate in borsa o in altro mercato regolamentato e alle grandi imprese come definite dalla normativa dell’Unione europea.
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