Nuove indicazioni dell'ispettorato nazionale del lavoro per assicurare uniformità negli accertamenti ispettivi in materia di sorveglianza sanitaria. Con la lettera circolare n. 3 del 12 ottobre 2017, l'INL ha fornito a tutto il personale ispettivo specifiche indicazioni sugli specifici comportamenti sanzionabili in materia di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
Gli obblighi in materia sono sanciti in particolare dai seguenti articoli del D.Lgs. 81/2008:
In tutti questi casi vanno applicate le sanzioni previste dal d.lgs 81 2008 . Inoltre va ricordato che in caso di omessa sorveglianza sanitaria in tutti i settori tranne quello dell’edilizia, gli ispettori del lavoro sono tenuti a comunicare la notizia di reato all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 347 c.p.p..
Vedi il Testo unico sulla sicurezza nel lavoro D.LGS. n. 81 2008 aggiornato a maggio 2017
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