La Fondazione studi dei consulenti del lavoro, con approfondimento del 10 ottobre 2017, ha fornito alcune precisazioni in merito alla contribuzione per artigiani e commercianti. Sono infatti pervenuti all'Ordine dai contribuenti quesiti su due aspetti particolari.
Il primo riguarda la possibilità di calcolare la contribuzione per Artigiani e Commercianti anche su partecipazioni in società che non svolgono attività di questa natura. Il secondo chiede chiarimenti sulla normativa che permette all’Inps di decurtare le settimane accreditate ai fini pensionistici per gli anni coperti da prescrizione in caso di mancato adeguamento del versamento contributivo al reddito eccedente il minimale.
In particolare , sul primo argomento gli esperti della Fondazione Studi ripercorrono il quadro normativo di riferimento e concludono che :
"appare, quindi, con chiarezza che per i soci di società commerciali, la condizione essenziale per far scattare l'obbligo contributivo nella gestione Artigiani/Commercianti, sia quello della "partecipazione personale al lavoro aziendale"; Inoltre, " per determinare il reddito imponibile, il criterio è quello fiscale dovendo fare riferimento agli artt. 44 e 54 del DPR n. 917/86, rispettivamente per quanto attiene ai redditi di capitale e d'impresa".
Sul secondo quesito la risposta dei Consulenti del lavoro è critica sulla posizione dell'INPS. Viene infatti puntualizzato che il meccanismo di “contrazione dell’accredito contributivo” cui il quesito fa riferimento, è descritto nella circolare n.104 del 1996 ma " a partire dal 1996, il termine prescrizionale dei contributi di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria è stato fissato in 5 anni, che decorre " non dal momento della scadenza del versamento, ma dal momento nel quale l'Inps è in grado di conoscere ed esercitare il proprio credito e cioè dal momento nel quale l'amministrazione finanziaria comunica, per i singoli anni, i dati reddituali definitivi (messaggio 29931 del 7 maggio 1999 e punto 2.1 della circolare 262/95). Tale impostazione è stata ribadita anche nella più recente circolare 69/2005.
In relazione a quanto fin qui riportato, pertanto, risulta non di immediata comprensione quale possa essere il disposto normativo che legittimi la contrazione di periodi assicurativi di per sé prescritti e ormai consolidati nella posizione assicurativa di un iscritto alla Gestione Artigiani e Commercianti."
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