E stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro della Giustizia, che prevede il differimento di 30 giorni dell'entrata in vigore del decreto 22 settembre 2016 in materia di requisiti essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato.
La data inizialmente prevista era l' 11 ottobre 2017 (un anno dalla pubblicazione nella GU del 11.10.2016), la nuova scadenza è quindi il 10 novembre p.v.
La proroga è stata ritenuta necessaria per consentire il perfezionamento dell'iter procedurale, avviato dal Consiglio nazionale forense, per la conclusione della convenzione collettiva agli iscritti all'Albo degli avvocati una polizza assicurativa a condizione di particolare favore.
Si ricorda che nel decreto 2016 si definisce «attivita' professionale» :
a) l'attivita' di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorita' giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali;
b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni;
c) la consulenza od assistenza stragiudiziali;
d) la redazione di pareri o contratti;
e) l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attivita' di mediazioni, ovvero di negoziazione assistita
f) custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti
Inoltre
I massimali della copertura assicurativa minima sono fissati secondo i seguenti criteri:
ASSICURAZIONE INFORTUNI
L'assicurazione contro gli infortuni deve essere prevista a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria I.N.A.I.L.
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