News Pubblicata il 23/10/2017

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Visto per le dichiarazioni dei redditi: attenzione alle compensazioni

Compensazioni orizzontali nella dichiarazione dei redditi: attenzione al visto



Entro il 31 ottobre deve essere presentato il modello Redditi, tra gli ultimi controlli particolare attenzione va dedicata alla soglia dei 5 mila euro nelle compensazioni orizzontali. Infatti nel caso in cui siano utilizzati in compensazione credito d'imposta per inmporti superiori a 5.000 euro, il modello deve essere inviato previo visto di conformità di un professionista  

In caso di utilizzo in compensazione di crediti d’imposta per importi superiori a 5mila euro, il modello Redditi in scadenza il prossimo 31 ottobre dovrà essere inviato con il visto di conformità di un professionista abilitato. Si tratta, per molti contribuenti, del primo appuntamento con la nuova soglia, fissata dal Dl 50/2017, che, dal 24 aprile scorso, ha ridotto il precedente limite di 15mila euro. La riduzione della soglia ha fortemente allargato il perimetro dei soggetti obbligati a dotare la dichiarazione dei redditi del visto di conformità. La certificazione è necessaria per salvaguardare la correttezza delle compensazioni, presentate o da presentare, con modello F24, usando obbligatoriamente i canali telematici dell’agenzia delle Entrate. In alternativa al visto, le società possono far sottoscrivere la dichiarazione da parte dell’organo di controllo (se nominato) che attesti l’esecuzione dei controlli previsti dall’articolo 2, comma 2, del Dm 164/1999. Non è l’entità del credito che determina la necessità del visto di conformità, ma solo il suo eventuale utilizzo in compensazione orizzontale (con altri tributi) sopra la soglia di 5mila euro. Perciò, in presenza di un credito Irpef elevato, ma usato entro il tetto dei 5mila euro nessun visto è necessario. A differenza del credito Iva, quello che scaturisce dalla dichiarazione dei redditi può essere compensato dall’inizio del periodo d’imposta successivo a quello in cui è maturato; ad esempio, il credito Irpef 2016 poteva essere usato già dal 1° gennaio 2017.
Del resto, l’impiego entro la soglia va monitorato in funzione del singolo periodo d’imposta e del possibile utilizzo (anche futuro) del credito. Per quanto riguarda, ad esempio, il credito Irpef relativo all’anno d’imposta 2016, l’utilizzo entro la soglia dei 5mila euro deve essere monitorato finché lo stesso non si rigenera nella dichiarazione del periodo d’imposta successivo (modello Redditi 2018).
Quindi, se al 31 dicembre 2017 il credito non è stato ancora usato in compensazione, ma il suo impiego avverrà nel 2018 (prima dell’invio del modello Redditi 2018), occorre comunque inviare il modello Redditi 2017 in scadenza nei prossimi giorni munito di visto. Nulla vieta, tuttavia, che il contribuente presenti inizialmente Redditi 2017 senza il visto di conformità, e poi modifichi la propria scelta presentando un modello correttivo/integrativo, completo del visto.
I crediti interessati
L’obbligo non riguarda tutti i crediti indicati nel modello Redditi, ma solo quelli utilizzati sopra la soglia di 5mila euro, relativi alle imposte sui redditi (Ires e Irpef) e addizionali, le ritenute alla fonte, le imposte sostitutive delle imposte sul reddito e l’Irap.
Sono invece esclusi tutti i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile a queste imposte, come quelli con natura strettamente agevolativa (crediti indicati nel quadro RU: fra gli altri il credito ricerca e sviluppo e quello sulle accise per gli autotrasportatori) che, anche se usati sopra quota 5mila euro, non necessitano del visto. In base alla legge 147/2013 (articolo 1, comma 574), il visto di conformità deve essere apposto «relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito». Ogni singola imposta ha quindi il proprio limite a 5mila euro che non deve essere cumulato con gli altri crediti. Ad esempio, se il credito Ires ammonta a 4.500 euro e quello Irap a mille euro, non c’è obbligo di visto. Mentre basta l’uso in compensazione di un credito sopra i 5mila euro a imporre l’obbligo di visto su tutta la dichiarazione, anche se altri crediti siano utilizzati sotto la soglia. Come precisato nella circolare 10/E/2014, il limite dei 5mila euro riguarda solo la compensazione orizzontale dei crediti e non anche alla compensazione verticale (tributo su tributo), anche se questa viene effettuata presentando la delega di versamento (si vedano anche la risoluzione 218/E/2003 e la circolare 29/E/2010, quesito 1.1)

Fonte: Il Sole 24 Ore



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