Il senatore Sacconi, presidente della Commissione Lavoro del Senato è intervenuto a margine di un convegno delle associazione commercialisti delle tre Venezie . In merito alla legge sull'equo compenso per i professonisti che porta la sua firma , ed è in attesa di discussione in Parlamento, ha affermato che è assolutamente necessario che l' approvazione avvenga entro la fine della legislatura. Ciò , ha affermato , è particolarmente urgente dopo la sentenza del Consiglio di stato che permette la realizzazione di bandi pubblici in cui si rendono possibili anche prestazioni professionali gratuite .
Ricordiamo che vi sono due disegni di legge sull'equo compenso , uno a firma Sacconi per le professioni regolamentate (AS 2858), all’esame del Senato, e uno (AC 4631) dedicato nello specifico alla professone forense , all’esame della Camera.
In particolare il disegno di legge Sacconi parte dal presupposto dell'art. 36 della Costituzione cha afferma che ogni retribuzione per un lavoro deve essere correlata alla qualità ed alla quantità e garantire una esistenza libera e dignitosa al lavoratore stesso ed alla sua famiglia. A questo si affianca l'ulteriore premessa che negli ultimi tempi nel caso delle professioni ordinistiche il professionista è diventato spesso un soggetto "debole" del rapporto contrattuale nei confronti del committente, in un contesto segnato da una sensibile diminuzione dei redditi.
Nella presentazione della legge si sottolinea anche che l'equo compenso non è “solo un principio costituzionale applicabile a tutti i lavori ma una oggettiva esigenza per tutti i consumatori perché li mette al riparo da servizi professionali di bassa qualità. La stessa capacità della domanda di autorganizzarsi in forme collettive deve infatti condurre non tanto a prezzi stracciati quanto ad un ottimale rapporto tra il costo e la qualità delle prestazioni".
Per "equo compenso" si intende un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione professionale. Per la misura concreta si fa riferimento ai parametri utilizzati nel contenzioso, come definiti dagli organi preposti alla vigilanza che anche secondo la corte di giustizia europea , non possono essere qualificate come intese restrittive della concorrenza (Corte di giustizia, 8 dicembre 2016, cause riunite C-532/15 e C-538/15).
La legge prevede che salva prova contraria, il compenso inferiore ai minimi stabiliti dai parametri vigenti comporti la nullità delle clausole contrattuali difformi (fatta valere solo dal professionista). La nullità non riguarderebbe l'intero contratto d'opera professionale, ma solo le previsioni contrarie all'equo compenso.
Infine, il disegno di legge affronta la questione del momento dal quale far partire la prescrizione dell'azione di responsabilità nei casi di non corretto esercizio della professione . Oggi una orientamento giurisprudenziale prevede che il dies a quo coincidda con il momento nel quale cliente prende conoscenza del non corretto esercizio della prestazione professionale, e quindi dal momento in cui il danno si manifesta all'esterno. Questa interpretazione secondo il disegno di legge, porta di fatto ad una possibile imprescrittibilità dell'azione di responsabilità , in palese contrasto con il principio di certezza del diritto.
Vedi anche lo speciale sul ddl "Equo compenso avvocati"
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