Manca pochissimo alla scadenza dello spesometro, prorogata a giovedì 5 ottobre 2017. Infatti nonostante le numerose richieste di proroga a causa del disservizio del sito web "Fatture e Corrispettivo" necessario per inviare i dati all'Agenzia delle Entrate, ad ora non sono stati concessi ulteriori slittamenti nella proroga del termine.
Nel frattempo, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le FAQ sullo spesometro 2017. Ecco di seguito il testo dell'ultimo chiarimento fornito:
LA COMUNICAZIONE DELLE FATTURE EMESSE, i dati delle FATTURE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato dell'Unione Europea (ART.7 TER) vanno comunicate con IL CODICE natura N6 O N2 ?
In linea generale, vale il principio che nella comunicazione dati fattura vada riportata l'imposta o la sua “natura” così come è riportata nel documento emesso. In base al comma 6-bis dell'art. 21 del d.P.R. n. 633/72 le operazioni "non soggette" ad IVA per mancanza del requisito territoriale devono essere fatturate indicando nel documento:
a) l'annotazione "inversione contabile" per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi (con le eccezioni di quelle indicate all’articolo 10 , nn. da 1) a 4) e 9) del d.P.R. 633) effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato dell’Unione Europea;
b) l'annotazione “operazione non soggetta” per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuati nei confronti di un soggetto stabilito fuori dall’Unione Europea.
Ai fini della trasmissione dei dati delle fatture, andranno quindi selezionate le seguenti nature:
a) Fatture con annotazione "inversione contabile": N6,
b) Fatture con "operazione non soggetta": N2.
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