Aggiornate la scorsa settimana le FAQ presenti sul sito del MISE sul credito d'imposta per ricerca e sviluppo. Si ricorda che il beneficio consiste nel credito d’imposta del 50% su spese incrementali in Ricerca e Sviluppo, riconosciuto fino a un massimo annuale di 20 milioni di €/anno per beneficiario e computato su una base fissa data dalla media delle spese in Ricerca e Sviluppo negli anni 2012-2014. Il credito d’imposta può essere utilizzato, anche in caso di perdite, a copertura di un ampio insieme di imposte e contributi.
In particolare, sono agevolabili tutte le spese relative a ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale: costi per personale altamente qualificato e tecnico, contratti di ricerca con università, enti di ricerca, imprese, start up e PMI innovative, quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e privative industriali. La misura è applicabile per le spese in Ricerca e Sviluppo che saranno sostenute nel periodo 2017-2020. Il beneficio è cumulabile con le altre agevolazioni presenti nel Piano Industria 4.0 come:
Di seguito il testo delle FAQ aggiornate:
1. Riconducibilità al beneficio del credito d’imposta delle attività di ricerca e sviluppo afferenti alle fasi a) “ricerca ed ideazione estetica” e b) “realizzazione dei prototipi” del settore tessile e moda, in continuità con la circolare n. 46586 del 16 aprile 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico, allegata alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 2016.
Si conferma che le indicazioni fornite da questo Ministero nella circolare n. 46586 del 16 aprile 2009, in occasione della precedente disciplina agevolativa introdotta per il triennio 2007-2009 dall’art. 1, commi 280-284, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono considerarsi valide anche agli effetti dell’odierna disciplina agevolativa, come già chiarito con circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 2016, pur tenendo conto del nuovo contesto normativo. Si ritiene dunque che tra le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al nuovo credito d’imposta possano rientrare anche quelle poste in essere dalle imprese operanti nel settore del tessile e della moda collegate alla ideazione e realizzazione dei nuovi campionari, evidentemente non destinati alla vendita. Ciò nel presupposto che in tali comparti produttivi il mantenimento del livello di competitività richiede all’impresa anche continui investimenti per l’introduzione di prodotti nuovi o notevolmente migliorati per il mercato.
Tuttavia, come testimoniato anche dai numerosi quesiti pervenuti, in sede di concreta applicazione del beneficio sono emerse tra gli operatori del settore talune incertezze riguardanti la corretta interpretazione della previsione normativa recata dal comma 5 dell’art.3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 - che esclude espressamente dalle attività ammissibili “le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti” - e, dall’altro, la precisa delimitazione delle fasi delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili rispetto alle fasi concernenti le ordinarie attività industriali e commerciali caratteristiche del settore.
Al riguardo, appare opportuno ricordare che, come chiarito nella citata circolare interpretativa n. 46586 del 2009, nei settori in questione possono considerarsi rilevanti, quali attività di ricerca industriale e sviluppo pre-competitivo, l’insieme dei lavori organizzati dall’impresa ai fini dell’elaborazione e della creazione di nuove collezioni di prodotti. Più in particolare, è nelle fasi della ricerca e ideazione estetica e nella conseguente realizzazione dei prototipi dei nuovi prodotti che può astrattamente individuarsi “quel segmento di attività diretta alla realizzazione del prodotto nuovo o migliorato, al quale collegare l’agevolazione che premia lo sforzo innovativo dell’imprenditore”. Tale processo di creazione di prodotti nuovi o migliorati potrà in concreto apprezzarsi, a seconda dei casi e in conformità alle prassi commerciali del settore, in rapporto ai materiali utilizzati, alla combinazione dei tessuti, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi caratterizzanti le nuove collezioni rispetto alle serie precedenti. Deve al contrario ritenersi che le attività finalizzate a semplici adattamenti di una gamma di prodotti esistenti attraverso, ad esempio, l’aggiunta di un singolo prodotto o la modifica, ad esempio, unicamente dei colori proposti o di un elemento di dettaglio, non possano costituire attività ammissibili al credito d’imposta in quanto costituenti in via di principio modifiche ordinarie o di routine. Naturalmente, sarà cura dell’impresa predisporre, ai fini dei successivi controlli, la documentazione necessaria e gli elementi rilevanti ai fini della dimostrazione dell’ammissibilità degli investimenti sostenuti. (A tale proposito si richiama l’attenzione sulle indicazioni contenute nel par. 7 della circolare dell’Agenzia delle Entrate n.5/E del 16.03.2016 - in merito alla necessità che i soggetti beneficiari, oltre alla documentazione idonea a dimostrare l’ammissibilità, l’effettività e l’inerenza delle spese sostenute, conservino, ai fini della ricostruzione in sede di controllo, anche un prospetto analitico degli stessi investimenti rappresentativi dei valori sulla base dei quali viene calcolato l’approccio incrementale - nonché sulle indicazioni contenute nel par. 4.9.4 della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 27.04.2017 e, segnatamente, nell’ultimo capoverso del paragrafo citato, in cui viene precisato che: “A differenza della predetta documentazione contabile, il prospetto che le imprese sono tenute a predisporre e conservare non è oggetto di certificazione e deve riportare i costi sostenuti e considerati rilevanti per il calcolo dell’agevolazione ricollegati in modo esplicito e distinto a specifiche fasi delle singole attività di ricerca e sviluppo intraprese o a singoli progetti o ai programmi di ricerca e sviluppo”).
Resta inteso che, anche per il settore moda come per tutti gli altri settori produttivi, sono da considerarsi ammissibili le attività di ricerca e sviluppo anche nel caso in cui esse non siano collegate alla ideazione e realizzazione dei nuovi campionari. Si fa riferimento in particolare alle attività di ricerca e sviluppo precedenti l’ideazione estetica, quali ad esempio la ricerca finalizzata all’innovazione dei materiali o delle tecniche di lavorazione.
Anche per il settore moda, come per tutti gli altri settori produttivi, sono inoltre applicabili gli incentivi previsti l’art.1, commi da 8 a 13 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cd. super e iper-ammortamento) per le imprese che investono in beni strumentali nuovi, in beni materiali e immateriali (software e sistemi IT) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi in chiave Industria 4.0.
2. La riconducibilità al beneficio del credito d’imposta delle attività di ricerca e sviluppo afferenti alle fasi a) “ricerca ed ideazione estetica” e b) “realizzazione dei prototipi”, in continuità con la circolare n. 46586 del 16 aprile 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico, allegata alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 2016, è circoscritta al solo settore tessile, o si intende estesa anche ad altri settori afferenti alla produzione creativa (es: calzature, occhiali, gioielleria, ceramica)?
La risposta al quesito precedente – relativo alla riconducibilità al beneficio del credito d’imposta delle attività di ricerca e sviluppo afferenti alle fasi a) “ricerca ed ideazione estetica” e b) “realizzazione dei prototipi” del settore tessile e moda, in continuità con la circolare n. 46586 del 16 aprile 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico, allegata alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 2016” - si intende estesa anche ad altri settori afferenti alla produzione creativa (es: calzature, occhiali, gioielleria, ceramica).
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