La Manovra Correttiva 2017 (D.l. 50/2017) ha modificato due articoli importanti in materia di IVA, che riguardano il termine entro cui:
La modifica si è resa necessaria a seguito dell'introduzione della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. nuovo spesometro), inserita dal legislatore per ridurre il fenomeno dell'evasione, tramite il riscontro effettuato dalle Entrate tra i dati delle fatture emesse dai fornitori con quelle registrate dagli acquirenti.
Per effettuare correttamente tali incroci è necessario che sia una coincidenza temporale tra il momento in cui è registrata la fattura sulla cessione e quello nel quale si registra la fattura in acquisto, motivo per cui il legislatore ha deciso di ridurre l'arco temporale entro cui può essere fatta valere la detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti: non più entro la dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione, ma entro la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
La Manovra Correttiva, ha modificato anche l'art. 25 del DPR 633/72, relativo ai termini di annotazione nel registro IVA delle fatture d'acquisto, così che la registrazione delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali deve avvenire anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta, e comunque entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
Le nuove regole si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017, in quanto il 2017 è l'anno di entrata in vigore della nuova normativa. Restano in vigore le disposizioni antecedenti per le fatture ricevute e non registrate in anni precedenti.
Assonime, con la Circolare 18/2017, ha espresso alcuni dubbi in merito all'applicabilità di queste nuove disposizioni. Innanzitutto, ha sottolineato come vi sarebbero le premesse per sollevare una questione di incompatibilità con la disciplina comunitaria considerando che la Corte di Giustizia ha affermato che: "la previsione di un termine di decadenza per l'esercizio del diritto alla detrazione può essere considerato incompatibile con la disciplina comunitaria se tale termine rende in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto alla detrazione"
Inoltre, la riduzione del termine entro cui esercitare il diritto alla detrazione mal si concilierebbe con il termine entro cui il cessionario/committente può sanare l'omessa o l'irregolare emissione della fattura ricevuta. Si ricorda, infatti, che in base al comma 8 dell'art. 6 del D.lgs. 471/1997 il cessionario committente, trascorsi 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione senza aver ricevuto la relativa fattura, ha 30 giorni di tempo per presentare all'ufficio competente un documento in duplice esemplare recante le indicazioni previste all'art. 21 del DPR 633/72 per la fatturazione, previo versamento dell'imposta dovuta. Nel caso di ricevimento di fattura irregolare, ha 30 giorni di tempo per dalla registrazione, per presentare all'ufficio competente un documento in duplice esemplare recante le indicazioni previste all'art. 21 del DPR 633/72 per la fatturazione, previo versamento dell'eventuale maggiore imposta dovuta. Questi termini, di fatto, potrebbero scadere anche successivamente a quello previsto per la trasmissione della dichiarazione annuale.
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