News Pubblicata il 03/10/2017

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Pesca: decreto su controllo e sanzioni ai commercianti

In Gazzetta il decreto sulla pesca marittima: le modalita' 2017 di controllo e le sanzioni per i commercianti che acquistano pescato in violazione del d.lgs 4.2012



Nella G.U. n. 219 del 19 settembre 2017 è stato pubblicato  il decreto del Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del  20 luglio 2017 concernente le Modalita' attuative delle attivita' di controllo e  sulle sanzioni in materia di pesca marittima, regolata dall'art .10 decreto lgs. n. 4 del 9.1.2012 per la tutela delle  risorse  biologiche  delle  acque  marine e contro la pesca illegale  

Il decreto prevede per i contravventori  alla normativa pescatori o i titolari di esercizi commerciali che acquistano pescato in violazione delle disposizioni di cui all'art. 11, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 4/2012, sono soggetti alla sanzione della sospensione dell'esercizio commerciale da  cinque a dieci giorni lavorativi.

 Il trasgressore  puo pagare sanzione principale pecuniaria in misura ridotta, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione,. Entro lo stesso termine, il trasgressore avvia la sospensione delle attivita'  che viene annotata nel registro delle infrazioni. L'interessato, puo presentare ricorso  entro il termine di trenta giorni dalla contestazione immediata 

Il Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle capitanerie  di  porto  provvede  ad  aggiornare  i dati  contenuti nel Registro nazionale delle infrazioni con l'indicazione dei provvedimenti di sospensione.

Il capo II del decreto stabilisce invece le modalità,  termini e procedure per adempiere agli obblighi di comunicazione   alla competente autorita' marittima in caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, nel caso la taglia sia   inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, prevista dai regolamenti. La comunicazione  puo avvenire:

a)  per le  unita' da pesca dotata di log book elettronico mediante l'impiego del predetto dispositivo elettronico;

b) unita' da pesca non dotata di log book  la prescritta comunicazione di cattura,  va effettuata almeno un'ora prima dell'ingresso in porto, nel rispetto delle procedure individuate con apposita ordinanza dal capo del compartimento marittimo di competenza.

Infine il Capo III 1 prevede che il transito, laddove consentito, di unita' da pesca in aree marittime soggette,a misure di restrizione dell'attivita' di pesca  deve avvenire - con rotte dirette ed a velocita' costante non inferiore a 7 nodi, fatti salvi i casi di dichiarate e comprovate cause di forza maggiore.

Fonte: Fisco e Tasse



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