Con la Determina INAIL del Presidente n. 372 del 18 settembre 2017 in materia di Fondo vittime dell’amianto di cui alla legge 24 dicembre 2007, n.244, art.1 commi 241-246, e al decreto interministeriale 12 gennaio 2011 n.30 è stata definita la misura complessiva dell’acconto della prestazione aggiuntiva per l’anno 2016.
In particolare il Presidente determina la misura complessiva dell’acconto della prestazione aggiuntiva 2016 del Fondo per le vittime dell’amianto per l’anno 2016 pari a 10,1%. Tenuto conto che la percentuale del primo acconto già erogato è stata del 9%, la misura del secondo acconto per l’anno 2016 risulta pari a 1,1%.
Il documento precisa che la spesa complessiva ,quantificata in 2,3 milioni di euro, trova copertura nelle risorse già trasferite all’Istituto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali quale dotazione del Fondo a carico del Bilancio dello Stato
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