Come noto il trattamento di disoccupazione speciale per l’edilizia è stato abrogato dal 1° gennaio 2017 ai sensi dell’articolo 2, comma 71, lett.c), della legge 28.6.2012, n.92. L'inps ha fornito in materia all'epoca le relative istruzioni per l'accoglimento delle relative domande solo per i licenziamenti fino 30 giugno 2016.
Tuttavia, alcuni decreti ministeriali hanno concesso il trattamento di disoccupazione speciale anche per periodi successivi al 31 dicembre 2016, in caso di particolari casi di crisi occupazionale . Sono stati richiesti quindi chiarimenti in merito al Ministero del Lavoro che ha precisato come il diritto alla concessione del trattamento speciale di disoccupazione, per un periodo di 27 o 18 mesi, si estende anche ai lavoratori licenziati entro il semestre successivo, impegnati nelle stesse opere, anche se il licenziamento avviene dopo il 31.12.2016.
L'INPS corregge quindi con il messaggio n. 3616 del 20 settembre 2017 la precedente circolare n. 2 del 7 gennaio 2013 e fornisce le nuove istruzioni operative in materia , con il paragrafo che riportiamo:
“Pertanto, le domande della prestazione in parola, identificate nella procedura di pagamento con la numerazione domanda di tipo “7”, con codice “motivo cessazione 80”, potranno essere validamente presentate per gli eventi di licenziamento intervenuti entro 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti necessari all’accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione, raggiungimento che deve intervenire entro il 31 dicembre 2016.”
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