Pubblicata dall'Agenzia delle Entrate la Guida per i lavoratori italiani all'estero con le indicazioni su come usufruire del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero. Infatti in base al cosiddetto “principio della tassazione mondiale” (World Wide Taxation Principle), sul quale si fonda il sistema fiscale di molti Paesi europei tra cui l'Italia, il cittadino che lavora all’estero, mantenendo la residenza italiana, ha comunque l’obbligo di pagare le imposte in Italia anche sui redditi prodotti all’estero, salvo che sia diversamente indicato da disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali. Le eventuali imposte pagate a titolo definitivo nei Paesi in cui i redditi sono stati percepiti si possono comunque detrarre da quelle italiane, sotto forma di credito d’imposta, nei limiti stabiliti dall’articolo 165 del Tuir (DPR 917/86).
Come può rimediare chi non ha presentato la dichiarazione dei redditi per gli anni precedenti? I cittadini italiani che, per motivi di varia natura, non si sono iscritti all’Aire e che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in Italia, perdono il diritto di usufruire della detrazione delle imposte pagate all’estero (comma 8 dell’art. 165 del Tuir), se accertati. Per non perdere il diritto al riconoscimento delle imposte pagate all’estero, una norma introdotta di recente (la legge di conversione del Dl 50/2017) consente, nell’ambito della cosiddetta procedura della “collaborazione volontaria” (voluntary disclosure), per la quale è stata disposta la riapertura dei termini di adesione al 30 settembre 2017, di superare il divieto disposto dal comma 8 dell’art. 165. Tale procedura straordinaria consente, tra l’altro, di regolarizzare le violazioni degli obblighi dichiarativi commesse in materia di imposte sui redditi, usufruendo di benefici sul piano sanzionatorio.
In sostanza, presentando istanza di “collaborazione volontaria” e indicando in essa i redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, in precedenza non dichiarati in
Italia, viene riconosciuto il credito per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo. La disposizione agevolativa si applica anche agli atti non ancora definiti al 24 giugno 2017 (data di entrata in vigore della legge 96/2017, che ha convertito il Dl 50/2017), emanati in relazione alla precedente edizione della procedura di collaborazione volontaria. Non è previsto in ogni caso il rimborso delle imposte già pagate.
Come può rimediare chi non ha indicato nella dichiarazione i redditi prodotti all'estero: la dichiarazione integrativa
Nel caso in cui i cittadini italiani non iscritti all’Aire abbiano presentato la dichiarazione dei redditi in Italia, omettendo però di indicare i redditi prodotti all’estero, per non perdere il diritto di usufruire della detrazione delle imposte pagate all’estero (comma 8 dell’art. 165 del Tuir), possono presentare dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998. In tal caso, infatti, il reddito oggetto di integrazione deve ritenersi, comunque, dichiarato e, conseguentemente, al contribuente spetta la detrazione delle imposte pagate all’estero.
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