Il viceministro all'Economia Luigi Casero, rispondendo al question time in commissione Finanza alla Camera di giovedì 14 settembre 2017 ha chiarito che la detrazione al 50% per l'acquisto di immobili ristrutturati da imprese è possibile solo in seguito alla presentazione al Comune della comunicazione di fine lavori.
La detraziona al 50% è prevista dall'articolo 16-bis, comma 3, del Tuir in base al quale "La detrazione spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unita' immobiliari. L’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione del 50%, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita (compreso dell’Iva) o di assegnazione dell’abitazione e spetta entro il limite massimo di 96mila euro.
Attenzione: si ricorda che l'agevolazione, in ogni caso, non spetta, se sono stati eseguiti interventi di semplice manutenzione, ordinaria o straordinaria.
Il question time di ieri richiama poi la circolare 7/E/2017 che, al solo fine di agevolare i contribuenti rammenta che se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l’intero fabbricato, la detrazione spetta comunque, ma in tal caso la stessa può essere fruita solo a partire dall’anno d’imposta in cui i lavori sull’intero fabbricato siano stati ultimati.