Si è già avuto modo di parlare degli obblighi di verifica preventiva cui i soggetti obbligati, ex art. 3 D.Lgs. 90/2017, sono tenuti in sede di instaurazione o prosecuzione del rapporto professionale con il cliente. Sul tema il D.Lgs. sull’antiriciclaggio emanato nel 2017 chiarisce che, fermo restando la responsabilità dei soggetti obbligati è loro consentito ricorrere a terzi per assolvere gli obblighi di adeguata verifica, circa l’identità del cliente e/o del titolare effettivo ovvero per l’acquisizione e valutazione di informazioni relative allo scopo, alla natura di rapporto e prestazione.
Ma la scelta di soggetti terzi, cui delegare i compiti di adeguata verifica, non è libera. Infatti il legislatore individua in forma chiara e specifica, coloro che possono assumere tale ruolo, ossia:
Il terzo, a seguito dell’attività di verifica svolta per conto del soggetto obbligato, dovrà trasmettere allo stesso, idonea attestazione. L'attestazione in questione dovrà:
Si rileva che, le modalità di attestazione, potranno subire modifiche a seguito delle disposizioni fornite dalle Autorità di vigilanza di settore.
I terzi sono inoltre tenuti a trasmettere senza ritardo, agli obbligati che ne abbiano fatto richiesta, copia dei documenti acquisiti, anche al fine di porre i richiedenti nella condizione di poter accedere alle informazioni utili ad adempiere gli obblighi previsti dall' art.18 del D.Lgs sull’antiriciclaggio, rubricato "Contenuto degli obblighi di adeguata verifica".
Ai soggetti obbligati, invece, spetterà successivamente il compito di:
In caso di dubbi circa l’identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, gli obbligati provvedono (in proprio) all’identificazione e all’adeguata verifica. Nel caso di rapporti continuativi relativi all'erogazione di credito al consumo, leasing o di altre tipologie operative indicate dalla Banca d'Italia, l'identificazione potrà essere effettuata anche da collaboratori esterni, appositamente convenzionati con l'intermediario.