News Pubblicata il 13/09/2017

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Dati comunicati a Tessera Sanitaria fuori dallo Spesometro

L'Agenzia comunica che i dati delle fatture emesse e ricevute comunicati a Tessera Sanitaria non devono essere inseriti nello Spesometro in scadenza il 28 settembre



Con un avviso pubblicato ieri sul sito dell'Agenzia delle Entrate viene chiarito un dubbio che assillava in questi giorni medici, farmacie e tutti quelli che sono obbligati a comunicare i dati al Sistema Tessera Sanitaria entro il mese di gennaio di ogni anno. Nello Spesometro del 1 semestre 2017 da inviarsi entro il 28 settembre sono stati infatti spazzati via tutti gli esoneri precedenti, con enorme disagio per gli interessati.

Si spera che a questo avviso seguano altre conferme di esonero come quello relativo alle fatture registrate in maniera riepilogativa. Confermato invece l'obbligo per i curatori fallimentari.

Ecco il testo dell'avviso relativo alla Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute - Chiarimenti operativi per il Sistema Tessera Sanitaria e le procedure concorsuali.
"Nella comunicazione dei dati delle fatture in scadenza il prossimo 28 settembre è possibile non inserire i dati delle fatture che sono oggetto di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (articolo 3 comma 3 del D.lgs. n. 175/2014). L’Agenzia delle Entrate, comunque, accoglierà ed eviterà duplicazione delle informazioni anche se le comunicazioni dovessero ricomprendere i dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria.
L’Agenzia delle Entrate specifica inoltre che i curatori fallimentari e i commissari liquidatori sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati delle fatture della società/impresa fallita o in liquidazione coatta amministrativa rispettando i termini normativamente previsti per l’adempimento, ma con riferimento alle fatture da loro emesse e ricevute/registrate dalla data di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.
Resta ferma la possibilità per gli stessi curatori e commissari di inviare anche i dati delle fatture emesse e ricevute/registrate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, di cui sono entrati in possesso ai fini dell’assolvimento del propri incarichi."
 

Fonte: Agenzia delle Entrate


1 FILE ALLEGATO:
Comunicato dell'Agenzia delle Entrate del 12.09.2017

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