In data 23 gennaio 2019, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC), quale Organismo di autoregolamentazione (ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.lgs. 231/07) - previa approvazione del Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) - ha emanato tre regole tecniche in materia di: valutazione del rischio (artt. 15 e 16, D.lgs. 231/2007); adeguata verifica della clientela (artt. 17 e 30, D.lgs. 231/2007); conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (artt. 31, 32 e 34, D.lgs. 231/2007).
Le regole tecniche – considerate fonti normative integrative della norma primaria e non norme regolamentari subordinate o soft law – diverranno definitive e vincolanti per gli iscritti a partire dal 23 luglio 2019.
Gli obblighi di adeguata verifica, prescritti dal D.Lgs n.231/2007 come modificato dal D.Lgs. n.90/2017, impongono a commercialisti, notai, avvocati, associazioni di categoria, patronati, CAF e altri soggetti obbligati ex art. 3, di procedere all'identificazione del cliente o del titolare effettivo. Il titolare effettivo è la persona fisica, diversa dal cliente, nel cui interesse la prestazione professionale è resa o l’operazione è effettuata.
Premesso che l’identificazione e la verifica dell’identità del titolare effettivo è realizzabile anche in sua assenza, contestualmente all’identificazione del cliente, osserviamo che la procedura di identificazione cui sono tenuti i soggetti obbligati, può essere realizzata:
- sia in presenza di una persona fisica (effettivo cliente ovvero soggetto esecutore, dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato) e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente.
- sia in assenza di una persona fisica:
In particolare si rileva che:
- quando il cliente è una persona fisica, i dati identificativi saranno reperiti mediante:
- quando il cliente non è una persona fisica, l’art. 20 del D.Lgs 231/2007 chiarisce che: il titolare effettivo sarà la persona fisica (o persone fisiche) cui, in ultima istanza, è attribuita la proprietà diretta o indiretta ovvero il controllo. La norma richiama, in modo specifico, il caso in cui il cliente sia una società di capitali. In tal caso:
Ove, dall’esame dell’assetto proprietario non sia possibile risalire in maniera univoca all’identità di colui cui è attribuita la proprietà diretta o indiretta dell’ente, dovrà intendersi quale titolare effettivo, la persona o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo:
Tuttavia, ove dall’applicazione dei criteri su indicati non sia comunque possibile risalire in maniera univoca all’identità dei titolari effettivi, costoro saranno fatti coincidere con la persona o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
- nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al D.P.R. n. 361/2000, sono cumulativamente individuati come titolari effettivi:
Insieme con i documenti utili all’identificazione, il soggetto cliente dovrà anche fornire una dichiarazione antiriciclaggio da lui sottoscritta, ex art. 22, D.Lgs. 231/2007.
L'eventuale violazione degli obblighi di adeguata verifica da parte dei soggetti obbligati ex art.3, comporta per gli stessi l'applicazione delle sanzioni ex. 56 commi 1 e 2, ossia: