Con l'ordinanza n. 20303 del 23 agosto 2017 la Corte di Cassazione ha chiarito che in caso di accertamento delle imposte sui redditi, l’onere della prova dei presupposti dei costi e oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d’impresa, comprese la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, incombe sul contribuente e ha per oggetto anche la congruità dei medesimi.
L’ufficio, all’esito di indagini finanziarie e considerata la mancata risposta al questionario da parte del contribuente, emette l’avviso di accertamento induttivo per il periodo d’imposta 2007. I giudici di merito, sia di primo che di secondo grado, accolgono le doglianze del ricorrente, affermando che l’ufficio abbia insufficientemente motivato il disconoscimento di parte dei costi ritenendoli generici e non documentati, considerata la sola mancata risposta al questionario.
Ricorre in Cassazione l’Agenzia delle entrate che ribadisce che l’omessa risposta al questionario legittima l’accertamento induttivo dell’ufficio. Per l’effetto, spetta al contribuente, fornire la prova dei presupposti dei componenti negativi di reddito, comprese la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, nonché la loro congruità. Infatti, la lettera d-bis) del secondo comma dell’articolo 39, Dpr 600/1973, dispone che l’ufficio può procedere all’accertamento del reddito d’impresa in via induttiva, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili, avvalendosi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, “quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell’art. 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell’art. 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del D.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633”. Il legislatore, con la norma citata, avallato dalla giurisprudenza di legittimità, pone l’omessa risposta al questionario tra i presupposti legittimanti l’accertamento induttivo.
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