Le Reti fra professionisti sono state modificate dalla Legge 81/2017 sul lavoro autonomo che ha previsto la possibilità per tutti i professionisti
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di creare reti,
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di partecipare alle reti di imprese miste.
Le reti, che non danno vita a un soggetto giuridico autonomo rispetto ai singoli professionisti partecipanti, si presentano forse come lo strumento più adatto ai piccoli studi di professionali, soprattutto per i costi contenuti. Le reti, che rappresentano una posizione intermedia tra lo studio professionale individuale e il consorzio, hanno il vantaggio di costi contenuti e potrebbero essere un primo passo per la difficile aggregazione che in Italia è “segno” caratteristico dei professionisti.
Precisamente la Legge 22 maggio 2017, n. 81, rubricata “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” all’articolo 12 Informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi e appalti privati stabilisce:
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Le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l’assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli di cui all’articolo 10, comma 1, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.
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Ai fini dell’accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei, i soggetti di cui al presente capo sono equiparati alle piccole e medie imprese. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 821 è abrogato.
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Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all’assegnazione di incarichi e appalti privati, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:
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di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all’articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia;
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di costituire consorzi stabili professionali;
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di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista dall’articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto compatibile.
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Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente