Con il D.Lgs n.117/2017, il legislatore ha individuato una chiara e precisa circostanza, nel rispetto della quale, un ente del Terzo settore possa acquisire la qualifica fiscale di ente commerciale. Infatti, da una lettura invertita dell'art. 79 comma 5, gli enti del Terzo settore, che realizzino attività di interesse generale commerciale e non, assumono la qualifica fiscale di enti non commerciali se, considerato un determinato periodo d'imposta, conseguono la maggior parte dei proventi proprio dalle attività non commerciali.
Secondo quanto previsto dal Codice del Terzo settore si considerano “entrate derivanti da attività non commerciali”: le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, nonchè i proventi e le entrate percepite dalle attività non commerciali ex art. 79 del testo del codice, ossia:
Si considereranno invece aventi natura commerciale:
Il passaggio da non commerciale a commerciale opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale, tenendo conto della prevalenza dei ricavi commerciali su quelli non commerciali.
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