Per fruire dell'agevolazione "prima casa", l’articolo 1, nota II-bis, tariffa allegata al Dpr 131/1986, condiziona il bonus alla non titolarità del diritto di proprietà “di altra casa di abitazione nel territorio del Comune ove è situato l'immobile da acquistare” pertanto rileva solo il parametro oggettivo della classificazione catastale. Questo il principio espresso dalla Cassazione con l’ordinanza 19255 del 2 agosto 2017.
L'ordinanza riguarda un contribuente che si era visto revocare le agevolazioni prima casa in quanto alla data di stipula dell'atto, era già proprietario di altro immobile ubicato nello stesso comune. I giudici sia in primo che in secondo grado, avevano condiviso la linea del contribuente decretando l'illegittimità dell'avviso, poiché l'immobile di cui il ricorrente era già proprietario risultava “destinato a uso ufficio” – segnatamente, “studio professionale”.
Ricorrevano in Cassazione le Entrate, lamentando che l'immobile era comunque accatastato con categoria A2, immobile con destinazione d’uso abitativa”, ed era, tra l’altro, servito da utenze “per uso domestico”.
I giudici della Suprema Corte hanno confermato la fondatezza della pretesa del Fisco, in quanto al momento del rogito l’immobile già di proprietà del contribuente aveva una classificazione catastale abitativa (A/2). In particolare, l’espressione “casa di abitazione”, utilizzata dal legislatore, ha carattere oggettivo con conseguente necessità di attenersi, per il riconoscimento del beneficio fiscale, al parametro oggettivo della classificazione catastale dell’immobile, non rilevando il concreto utilizzo dello stesso o la situazione soggettiva del contribuente.
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