Con la circolare 34 del 1.9.2017 l'INAIL fornisce chiarimenti in merito ai numerosi quesiti concernenti la documentazione che l’Istituto deve acquisire ai fini dell’erogazione delle prestazioni economiche a favore di soggetti minorenni. In particolare, vengono elencate le diverse prestazioni economiche e la necessità o meno dell’autorizzazione del giudice tutelare, ai sensi dell’art. 320 c.c., per la riscossione e per il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.
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L’indennità per inabilità temporanea assoluta , in quanto prestazione economia che sostituisce la retribuzione, è corrisposta dall’Inail direttamente al minorenne infortunato o tecnopatico senza che sia necessario l’intervento del genitore esercente la potestà o del tutore né, tantomeno, l’autorizzazione del giudice tutelare cui al richiamato art. 320, comma 4, c.c.
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Nella rendita diretta, invece, non viene in considerazione il legame con la retribuzione Ne consegue che i relativi ratei non possono essere riscossi direttamente dal minore che presti attività lavorativa, né dal minore tutelato in qualità di studente. I ratei , anche arretrati dovranno, pertanto, essere riscossi dal genitore esercente la potestà sul minore medesimo o dal tutore. l’autorizzazione del giudice tutelare, si ritiene non necessaria dal momento che si configura come atto di ordinaria amministrazione
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Per quanto riguarda l’indennizzo in capitale del danno biologico, al pari della rendita diretta, non presenta legame con la retribuzione, quindi non può essere direttamente riscosso dal minorenne che presti attività lavorativa o che sia tutelato in qualità di studente. Tale prestazione deve, dunque, essere corrisposta al genitore esercente la potestà sul minore o, in mancanza, al tutore. Quanto all’autorizzazione del giudice tutelare, si ritiene che essa vada sempre acquisita , trattandosi di anno di straordinaria amministrazione.