News Pubblicata il 01/09/2017

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Beni sequestrati alla mafia: quando lo Stato è a debito e a credito

Trattamento tributario da applicare nel periodo del sequestro cautelativo nella Risoluzione di ieri delle Entrate



Con la Risoluzione 114/e di ieri l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale da applicare nel periodo di sequestro cautelativo dei beni confiscati. In particolare, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Codice delle leggi antimafia, “nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile”. Affinché si verifichi è necessario che la confisca:

L'istituto della confusione di cui all'articolo 50, comma 2, del Codice delle leggi antimafia si applica, per espressa previsione normativa, ai soli crediti aventi natura “erariale”. Si tratta, quindi

Attenzione: restano, invece, esclusi dall'effetto estintivo, ad esempio, i crediti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, ai tributi locali e ai diritti camerali.

In pendenza di sequestro l’amministratore giudiziario è tenuto a:

All'esito del procedimento cautelare, qualora i beni siano entrati irreversibilmente a far parte del patrimonio dello Stato, il rapporto provvisorio si consolida definitivamente, per effetto della confusione della qualità di soggetto attivo e di soggetto passivo del rapporto tributario.

Pertanto, i crediti erariali che si estinguono per confusione sono, innanzitutto, quelli maturati fino alla data di adozione del provvedimento di sequestro (momento cui retroagiscono gli effetti della confisca definitiva), stante:

Successivamente a tale data, il soggetto passivo d’imposta è individuato nello Stato.
Resta ferma, durante la vigenza del procedimento cautelare, l’imprescindibilità degli obblighi contabili, dichiarativi e di versamento a carico dell'amministratore giudiziario. In relazione a tale fase si è, quindi, dell'avviso che si estinguano per confusione solo i crediti IRPEF/IRES mancando, con riferimento a detti tributi, il  presupposto soggettivo per l’imposizione (lo Stato non è, infatti, identificabile con una persona fisica né è un soggetto passivo ai sensi dell’articolo 74 del TUIR). Restano, invece, esclusi dall’effetto estintivo i crediti IRAP, IVA o relativi alle ritenute per i quali, quindi, non viene meno la dualità dei soggetti del rapporto obbligatorio.

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Fonte: Agenzia delle Entrate



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